Art. 3. Copertura dei posti rimasti vacanti 1. Qualora il numero dei partecipanti al corso di cui all'art. 2 che abbiano superato le relative prove conclusive risulti inferiore al numero dei divulgatori agricoli che la regione ha chiesto al CIFDA di qualificare, alla copertura dei posti individuati ai sensi dell'art. 1 rimasti vacanti puo' provvedersi mediante apposito concorso per titoli ed eventualmente anche per prova selettiva per l'ammissione al quale si richiede il possesso di uno dei diplomi di laurea indicati alla lettera a), comma 1 dell'art. 2 ed il possesso della qualificazione di divulgatore agricolo come richiesta dalla normativa comunitaria e conseguita a seguito del superamento dei corsi CIFDA. 2. Con deliberazione della Giunta regionale vengono stabilite le modalita' per l'effettuazione dei concorsi di cui al presente articolo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, 20 gennaio 1992 BOSELLI