Art. 3.
                 Copertura dei posti rimasti vacanti
 
   1. Qualora il numero dei partecipanti al corso di cui  all'art.  2
che  abbiano  superato le relative prove conclusive risulti inferiore
al numero dei divulgatori agricoli che la regione ha chiesto al CIFDA
di  qualificare,  alla  copertura  dei  posti  individuati  ai  sensi
dell'art.  1  rimasti  vacanti  puo'  provvedersi  mediante  apposito
concorso per titoli ed eventualmente anche per  prova  selettiva  per
l'ammissione  al  quale si richiede il possesso di uno dei diplomi di
laurea indicati alla lettera a), comma 1 dell'art. 2 ed  il  possesso
della  qualificazione  di  divulgatore  agricolo come richiesta dalla
normativa comunitaria e conseguita  a  seguito  del  superamento  dei
corsi CIFDA.
   2.  Con  deliberazione della Giunta regionale vengono stabilite le
modalita'  per  l'effettuazione  dei  concorsi  di  cui  al  presente
articolo.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 20 gennaio 1992
 
                               BOSELLI