la seguente legge: Art. 1. 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ai sensi del comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina della contabilita' della regione Emilia-Romagna", ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 1992, a norma del comma 3 dell'art. 49 St., il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 1991, in ragione di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.