Art. 2. Forme di intervento 1. Le finalita' di cui al precedente articolo sono perseguite attraverso le seguenti forme di intervento: a) concessione di contributi "una tantum" ai soggetti interessati per sopperire alle esigenze economiche immediatamente conseguenti al verificarsi dell'evento; b) assegnazione di risorse finanziarie, anche a carattere poliennale, per la realizzazione di iniziative che assicurino migliori condizioni di vita' e che facilitino ai soggetti colpiti dall'evento ed ai loro familiari lo svolgimento delle normali attivita' di lavoro e studio; c) erogazione di contributi ai comuni nonche' ad enti pubblici non territoriali e privati costituiti con atto pubblico che operano ai sensi del proprio statuto senza fini di lucro, che propongano ed attuino iniziative analoghe a quelle previste alla precedente lettera b).