Art. 2.
                         Forme di intervento
 
   1.  Le  finalita'  di  cui  al precedente articolo sono perseguite
attraverso le seguenti forme di intervento:
     a)  concessione  di  contributi   "una   tantum"   ai   soggetti
interessati  per  sopperire  alle  esigenze economiche immediatamente
conseguenti al verificarsi dell'evento;
     b)  assegnazione  di  risorse  finanziarie,  anche  a  carattere
poliennale,   per  la  realizzazione  di  iniziative  che  assicurino
migliori condizioni di vita' e che  facilitino  ai  soggetti  colpiti
dall'evento  ed  ai  loro  familiari  lo  svolgimento  delle  normali
attivita' di lavoro e studio;
     c)  erogazione  di contributi ai comuni nonche' ad enti pubblici
non territoriali e privati costituiti con atto pubblico  che  operano
ai  sensi  del proprio statuto senza fini di lucro, che propongano ed
attuino iniziative analoghe a quelle previste alla precedente lettera
b).