Art. 8. Norma finanziaria 1. Per far fronte agli oneri di applicazione della presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni. 2. Sono istituiti, pertanto, nel bilancio per l'anno 1991 i seguenti capitoli, con lo stanziamento a fianco di ciascuno di essi indicato: Capitolo n. 14207 denominato: "Contributi una tantum ai soggetti interessati per far fronte ad esigenze economiche immediatamente conseguenti a gravi eventi", lire 50 milioni; Capitolo n. 14208 denominato: "Finanziamenti per iniziative a favore di soggetti colpiti da gravi eventi e dei loro familiari", lire 200 milioni; Capitolo n. 14209 denominato: "Contributi ai comuni nonche' ad enti pubblici non territoriali e ad enti privati per iniziative a favore di soggetti colpiti da gravi eventi e dei loro familiari" lire 50 milioni. 3. Alla copertura finanziaria si provvede per l'anno 1991 mediante riduzione di corrispondenti importi del fondo di riserva iscritto al capitolo n. 31001 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 1991. 4. La qualificazione della spesa e relativa copertura finanziaria per gli esercizi successivi sara' determinata con i bilanci di previsione dei medesimi esercizi.