Art. 8.
                          Norma finanziaria
 
   1. Per far fronte agli oneri di applicazione della presente legge,
e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni.
   2. Sono istituiti,  pertanto,  nel  bilancio  per  l'anno  1991  i
seguenti  capitoli,  con lo stanziamento a fianco di ciascuno di essi
indicato:
    Capitolo n. 14207 denominato: "Contributi una tantum ai  soggetti
interessati  per  far  fronte  ad  esigenze economiche immediatamente
conseguenti a gravi eventi", lire 50 milioni;
    Capitolo n. 14208 denominato:  "Finanziamenti  per  iniziative  a
favore  di  soggetti  colpiti  da gravi eventi e dei loro familiari",
lire 200 milioni;
    Capitolo n. 14209 denominato: "Contributi ai  comuni  nonche'  ad
enti  pubblici  non  territoriali  e ad enti privati per iniziative a
favore di soggetti colpiti da gravi eventi e dei loro familiari" lire
50 milioni.
   3. Alla copertura finanziaria si provvede per l'anno 1991 mediante
riduzione di corrispondenti importi del fondo di riserva iscritto  al
capitolo  n. 31001 del bilancio di previsione della Regione Lazio per
l'esercizio 1991.
   4. La qualificazione della spesa e relativa copertura  finanziaria
per  gli  esercizi  successivi  sara'  determinata  con  i bilanci di
previsione dei medesimi esercizi.