IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il secondo comma dell'art. 3 della  legge  regionale  3  luglio
1986, n. 23 e' sostituito dai seguenti commi:
   "2.  Le  domande per accedere al fondo di cui al precedente art. 1
dovranno  essere  presentate  alla  Filas  S.p.a.  che   provvede   a
sottoporre  le  richieste, corredate di una relazione istruttoria, al
parere del nucleo di valutazione  di  cui  all'art.  24  della  legge
regionale 18 giugno 1991, n. 21.
   2-bis.  Il  nucleo  di valutazione esprime il proprio parere entro
quindici giorni dalla data di  ricezione  della  richiesta  trasmessa
dalla FILAS S.p.a.
   2-ter.  A  seguito  del  parere  favorevole espresso dal nucleo di
valutazione, la Filas provvede alla concessione dei benefici previsti
dalla presente legge dandone comunicazione all'assessorato  regionale
industriale commercio e artigianato".