IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 3 luglio 1986, n. 23 e' sostituito dai seguenti commi: "2. Le domande per accedere al fondo di cui al precedente art. 1 dovranno essere presentate alla Filas S.p.a. che provvede a sottoporre le richieste, corredate di una relazione istruttoria, al parere del nucleo di valutazione di cui all'art. 24 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21. 2-bis. Il nucleo di valutazione esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dalla FILAS S.p.a. 2-ter. A seguito del parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione, la Filas provvede alla concessione dei benefici previsti dalla presente legge dandone comunicazione all'assessorato regionale industriale commercio e artigianato".