Art. 2.
 
   1.  Per  il  raggiungimento  delle  finalita' previste dalla legge
regionale 3 luglio 1986, n. 24 la  Filas  S.p.a.  e'  autorizzata  ad
utilizzare,  per  una  quota  non superiore al 60 per cento, il fondo
speciale costituito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale  sopra
indicata anche per operazioni di provvista a tasso contenuto a favore
degli  istituti  di  credito  e  societa' finanziarie convenzionate a
norma  della  stessa  legge  regionale  3  luglio  1986,  n.  24.  Il
rendimento  della  quota  del  fondo  utilizzato per le operazioni di
provvista e' stabilito nella misura di 2 punti percentuali.
   2. Ai  sensi  dell'art.  109  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977, n. 616 i tassi fruibili dai beneficiari
non possono essere inferiori a quelli previsti dalle leggi  nazionali
vigenti   per   i   singoli  settori  d'intervento.  Le  agevolazioni
sopraindicate sono  cumulabili  nei  limiti  previsti  dalla  vigente
legislazione nazionale e comunitaria.
   3.  La  Filas S.p.a. e' inoltre autorizza ad utilizzare, fino alla
concorrenza di lire 4.000 milioni il  fondo  speciale  costituito  ai
sensi  della legge regionale 20 luglio 1988, n. 40 per le finalita' e
gli interventi previsti dalla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23.