Art. 2. 1. Per il raggiungimento delle finalita' previste dalla legge regionale 3 luglio 1986, n. 24 la Filas S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare, per una quota non superiore al 60 per cento, il fondo speciale costituito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale sopra indicata anche per operazioni di provvista a tasso contenuto a favore degli istituti di credito e societa' finanziarie convenzionate a norma della stessa legge regionale 3 luglio 1986, n. 24. Il rendimento della quota del fondo utilizzato per le operazioni di provvista e' stabilito nella misura di 2 punti percentuali. 2. Ai sensi dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 i tassi fruibili dai beneficiari non possono essere inferiori a quelli previsti dalle leggi nazionali vigenti per i singoli settori d'intervento. Le agevolazioni sopraindicate sono cumulabili nei limiti previsti dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria. 3. La Filas S.p.a. e' inoltre autorizza ad utilizzare, fino alla concorrenza di lire 4.000 milioni il fondo speciale costituito ai sensi della legge regionale 20 luglio 1988, n. 40 per le finalita' e gli interventi previsti dalla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23.