Art. 3. 1. Il secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 3 luglio 1986, n. 24 sono sostituiti dai seguenti: "2. La Filas S.p.a. riceve dall'istituto o societa' convenzionati la delibera di concessione del finanziamento corredata dalla relazione istruttoria con la richiesta di garanzia e/o di provvista a tasso agevolato a valere sul fondo, ne verifica la rispondenza con le convenzioni in essere e sottopone la richiesta al parere del nucleo di valutazione di cui all'art. 24 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21. 3. Il nucleo di valutazione esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dalla Filas S.p.a. 3- bis. A seguito del parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione la Filas provvede alla concessione dei benefici previsti dalla presente legge dandone comunicazione all'assessorato regionale industria commercio e artigianato. 3- ter. Il programma di attivita' della Filas S.p.a. previsto dall'art. 6 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13 cosi' come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, dovra' contenere anche indicazioni riguardo all'utilizzo del fondo in conformita' agli orientamenti della programmazione regionale". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare legge della regione Lazio. Roma, 15 ottobre 1991 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 2 ottobre 1991.