Art. 3.
 
   1. Il secondo e terzo comma dell'art. 3 della  legge  regionale  3
luglio 1986, n. 24 sono sostituiti dai seguenti:
   "2.  La Filas S.p.a. riceve dall'istituto o societa' convenzionati
la  delibera  di  concessione  del  finanziamento   corredata   dalla
relazione istruttoria con la richiesta di garanzia e/o di provvista a
tasso agevolato a valere sul fondo, ne verifica la rispondenza con le
convenzioni  in  essere e sottopone la richiesta al parere del nucleo
di valutazione di cui all'art. 24 della  legge  regionale  18  giugno
1991, n. 21.
   3.  Il  nucleo  di  valutazione  esprime  il  proprio parere entro
quindici giorni dalla data di  ricezione  della  richiesta  trasmessa
dalla Filas S.p.a.
   3-  bis.  A  seguito  del parere favorevole espresso dal nucleo di
valutazione la Filas provvede alla concessione dei benefici  previsti
dalla  presente legge dandone comunicazione all'assessorato regionale
industria commercio e artigianato.
   3- ter. Il programma di  attivita'  della  Filas  S.p.a.  previsto
dall'art.  6 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13 cosi' come
sostituito dall'art. 3 della legge regionale 23 luglio 1983,  n.  52,
dovra' contenere anche indicazioni riguardo all'utilizzo del fondo in
conformita' agli orientamenti della programmazione regionale".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare legge della regione Lazio.
    Roma, 15 ottobre 1991
 
                                GIGLI
 
   Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 2 ottobre
1991.