Art. 2. Approvazione del programma e concessione del contributo 1. Il comune di Zagarolo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un programma di interventi con le indicazioni delle singole opere e la relativa quantificazione economica. 2. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, approva il programma, concede il finanziamento ed assume il relativo impegno nei limiti dello stanziamento di bilancio. 3. Il comune, sulla base del programma approvato, cura la progettazione delle opere a mezzo dei propri uffici tecnici ovvero mediante affidamento all'estero.