Art. 2.
       Approvazione del programma e concessione del contributo
 
   1.  Il  comune  di Zagarolo, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della  presente  legge,  approva  un  programma  di
interventi  con  le  indicazioni  delle  singole  opere e la relativa
quantificazione economica.
   2. La Giunta regionale  con  propria  deliberazione,  su  proposta
dell'assessore  ai  lavori pubblici, approva il programma, concede il
finanziamento  ed  assume  il  relativo  impegno  nei  limiti   dello
stanziamento di bilancio.
   3.  Il  comune,  sulla  base  del  programma  approvato,  cura  la
progettazione delle opere a mezzo dei propri  uffici  tecnici  ovvero
mediante affidamento all'estero.