Art. 2. 1. La Regione concede, per la finalita' di cui al precedente articolo, ai comuni situati all'interno della III comunita' montana, un contributo in capitale di importo fino alla concorrenza del 50 per cento dello stanziamento indicato al successivo art. 3. 2. Il contributo viene erogato con le procedure di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 novembre 1981, n. 30, e secondo le modalita' previste dall'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.