Art. 2.
 
   1.  La  Regione  concede,  per  la  finalita' di cui al precedente
articolo, ai comuni situati all'interno della III comunita'  montana,
un contributo in capitale di importo fino alla concorrenza del 50 per
cento dello stanziamento indicato al successivo art. 3.
   2.  Il contributo viene erogato con le procedure di cui al secondo
e terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 novembre  1981,  n.
30, e secondo le modalita' previste dall'art. 6 della legge regionale
26 giugno 1980, n. 88.