IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione promuove e favorisce, in conformita' ai princi'pi sanciti dalla Costituzione, dal proprio statuto e dalla normativa comunitaria e nazionale, nonche' agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dallo Stato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, una incisiva ed organica tutela dell'ambiente nei suoi vari aspetti, con l'obiettivo di garantire le condizioni indispensabili al progresso civile, agli interessi fondamentali della collettivita' ed alla qualita' della vita.