Art. 10. Misure di salvaguardia 1. Il Presidente della Giunta regionale, qualora vengano ravvisate o accertate situazioni di grave pericolo o di danno ambientale, puo' adottare, ai sensi del precedente art. 2 lettera g), su proposta dell'assessore competente, nell'ambito delle competenze regionali previste dalla normativa vigente: a) ordinanze contingibili ed urgenti per la sospensione sul territorio regionale di lavori ed opere che rischino di compromettere fondamentali interessi generali di tutela ambientale; b) provvedimenti cautelari con i quali venga vietata qualsiasi trasformazione di aree facenti parte del territorio regionale di particolare pregio naturalistico e paesistico. 2. Le misure di salvaguardia di cui al primo comma sono comunicate alla Giunta ed al Consiglio regionale, i quali adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti definitivi in materia.