Art. 11. V i g i l a n z a 1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, puo' disporre, ai sensi del precedente art. 2, lettera h), verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque, del suolo o sullo stato di conservazione degli ambienti naturali. 2. Nei casi di accertata inadempienza nell'applicazione della normativa regionale o nazionale in materia di tutela ambientale da parte degli enti locali e degli altri enti sub-regionali, il Presidente della Giunta regionale attiva l'esercizio del potere sostitutivo nel rispetto della vigente disciplina sui controlli. 3. Ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Presidente della Giunta regionale promuove le azioni di risarcimento del danno ambientale di cui sia venuto a conoscenza tramite gli uffici regionali o tramite la denuncia di fatti lesivi da parte di cittadini o di associazioni ambientaliste.