Art. 2. Modalita' d'intervento 1. Le finalita' di cui al precedente articolo si perseguono attraverso: a) una attivita' di programmazione regionale socio-economica e territoriale compatibile con la conservazione delle risorse ambientali, nonche' l'integrazione, nell'ambito di tale attivita', delle funzioni indicate nel successivo art. 3, di competenza della Regione e dei vari livelli di governo locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142; b) una costante attivita' di indirizzo e coordinamento della Regione nei confronti di tutti gli enti sub-regionali che operano in materia di tutela ambientale, in coerenza con gli obiettivi e le linee della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale regionale; c) il coinvolgimento dei cittadini, delle organizzazioni culturali e sindacali e delle altre rappresentanze sociali in ordine alle problematiche in materia di tutela ambientale ed ai conseguenti provvedimenti di competenza degli organi regionali e locali, in esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241; d) un'adeguata attivita' di formazione, qualificazione ed aggiornamento di coloro che svolgono compiti in materia di tutela ambientale; e) la gestione nell'ambito di un apparato organizzativo unitario delle funzioni di competenza regionale in materia di tutela ambientale al fine di evitare la frammentazione e la duplicazione degli interventi, nonche' la individuazione di strumenti organizzativi tali da assicurare lo svolgimento dell'intera attivita' della Regione secondo i princi'pi della compatibilita' ambientale; f) la gestione di un osservatorio regionale, articolato in terminali periferici a livello provinciale e metropolitano, collegato a banche dati, reti di rilevamento e monitoraggio, per la raccolta e la diffusione, anche a mezzo di relazioni periodiche, di ogni utile elemento che interessi direttamente o indirettamente la tutela ambientale, al fine di assicurare una conoscenza capillare, sistematica ed organizzata delle condizioni dell'ambiente e consentire una tempestiva ed efficace azione di prevenzione, conservazione e risanamento; g) l'adozione di provvedimenti a carattere di urgenza per la prevenzione e sospensione di attivita' che possono pregiudicare l'ambiente; h) l'esercizio dell'attivita' di vigilanza per assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale.