Art. 3. Ambito della materia della tutela ambientale 1. Ai fini della presente legge rientrano nella materia della tutela ambientale le seguenti funzioni: a) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale anche mediante l'uso compatibile delle risorse; b) la protezione della flora e della fauna; c) la preservazione dell'aria, dell'acqua, del suolo dall'inquinamento, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti, nonche' il recupero delle aree ambientalmente compromesse; d) la conservazione, la ricostituzione e la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche anche attraverso l'istituzione e la gestione delle aree protette; e) la prevenzione e la repressione delle violazioni in danno all'ambiente.