Art. 4. Strumenti programmatori per la tutela e l'uso delle risorse ambientali 1. La Regione, in sede di revisione delle procedure di programmazione previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, assicura l'introduzione di norme atte a garantire l'attuazione della disposizione di cui al precedente art. 2, lettera a).