Art. 5. Attivita' di indirizzo e coordinamento della Regione 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento di cui al precedente art. 2, lettera b), attinenti ad esigenze di carattere unitario nell'ambito della Regione, sono emanati con deliberazione della Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi e le linee degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale. 2. Agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al primo comma devono uniformarsi gli enti sub-regionali che operano nei vari settori della materia della tutela ambientale.