Art. 6. Informazione, consultazione e diritto di accesso 1. La Regione promuove ed organizza, in attuazione di quanto previsto nel precedente art. 2, lettera c), una permanente attivita' di informazione, sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle principali problematiche in materia di tutela ambientale, portando a conoscenza della collettivita' i comportamenti necessari per pervenire l'inquinamento dell'ambiente e ridurne gli effetti dannosi. 2. Nello svolgimento dell'attivita' di cui al precedente primo comma possono essere utilizzati gli strumenti di comunicazione piu' opportuni e coinvolti, mediante apposite convenzioni, i servizi degli enti sub-regionali e gli istituti di istruzione. 3. La Regione promuove, altresi', la consultazione delle associazioni di cittadini e degli altri enti ed organismi culturali, scientifici, ambientalisti, economici, professionali e sindacali nella fase di predisposizione delle leggi regionali, degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale nella materia della tutela ambientale, attraverso la costituzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio di una consulta dei rappresentanti dei suddetti enti ed organismi. 4. La Regione assicura il diritto di accesso agli atti amministrativi relativi alla materia della tutela ambientale, in conformita' ai princi'pi di cui alle leggi 8 luglio 1986, n. 349, e 7 agosto 1990, n. 241. 5. La Giunta regionale provvede alla redazione di un rapporto biennale sullo stato dell'ambiente e del territorio, da sottoporre al Consiglio regionale e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.