Art. 7. Formazione, qualificazione ed aggiornamento 1. La Regione, nell'ambito dei piani regionali di formazione ed aggiornamento professionale, promuove, ai sensi del precedente art. 2, lettera d), l'organizzazione di specifici corsi per il personale adibito istituzionalmente ai compiti inerenti la materia della tutela ambientale o che operi all'interno di enti, organismi e gruppi organizzati di volontariato aventi come finalita' la prevenzione, la conservazione ed il risanamento dell'ambiente dagli inquinamenti. 2. I corsi di cui al precedente primo comma possono essere svolti anche mediante apposite convenzioni con enti ed istituti tecnici specializzati nei vari settori di intervento.