Art. 8. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 1. Per consentire la realizzazione di quanto previsto al precedente art. 2, lettera e), la Giunta regionale presentera' in Consiglio una proposta di legge di riordino globale delle strutture della Regione, entro sei mesi dalla completa organizzazione delle funzioni degli enti locali a norma dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142. In attesa del suddetto riordino, alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, vengono apportate le integrazioni e le modificazioni di cui ai successivi commi. 2. Nella tabella "B" allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, sono aggiunti i seguenti settori: 68 Settore: Osservatorio regionale sull'ambiente. Valutazione di impatto ambientale. Provvede a: a) curare la raccolta, la elaborazione e la diffusione dei dati relativi alla conoscenza dello stato dell'ambiente, ivi compresi quelli sulla produzione, sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti, sui fenomeni inquinanti e sulle aree inquinate, anche mediante banche dati, reti di rilevamento e monitoraggio; b) curare i catasti ambientali previsti dalle leggi; c) redigere e divulgare relazioni periodiche, di norma annuali, sulle condizioni dell'ambiente, nonche' elenchi, schede e prospetti contenenti i dati di cui alla lettera a); d) promuovere ed organizzare una permanente attivita' di informazione, sensibilizzazione ed educazione civica sulle principali problematiche ambientali; e) eseguire indagini e studi in merito alle metodiche di intervento e alla valutazione dell'impatto ambientale; f) curare l'esercizio delle funzioni di competenza regionale ai fini della valutazione di impatto ambientale nonche' l'attivita' relativa alle azioni regionali in materia di danno ambientale. U f f i c i 1) Raccolta, elaborazione e diffusione dati. 2) Gestione e coordinamento delle attivita' di divulgazione ed informazione. 3) Gestione dei catasti ambientali. 4) Indagini e studi. 5) Valutazione di impatto ambientale e azioni di danno ambientale. 69 Settore: Conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale. Provvede a: a) redigere il piano regionale per i parchi e le riserve naturali e prestare assistenza agli enti gestori per la redazione dei piani di assetto e dei programmi; b) predisporre le direttive ai fini del coordinamento e dell'assistenza tecnica ed amministrativa in materia di gestione dei parchi e delle riserve naturali; c) promuovere le iniziative per la tutela e valorizzazione dell'ambiente agro-forestale nonche' per la prevenzione e la difesa dagli incendi; d) esercitare l'attivita' relativa al vincolo forestale; e) svolgere le attivita' relative alla tutela della flora e della fauna, curando i controlli sulla consistenza delle specie presenti nella Regione e le iniziative per la ricostituzione del patrimonio faunistico e floristico scomparso o in pericolo di scomparire. U f f i c i 1) Piano dei parchi e delle riserve naturali. Coordinamento ed assistenza tecnico-amministrativa. 2) Tutela e valorizzazione dell'ambiente agro-forestale. Prevenzione e difesa dagli incendi. 3) Difesa del patrimonio faunistico e floristico. 70 Settore: Smaltimento dei rifiuti. Provvede a: a) redigere il piano regionale dei rifiuti e vigilare sulla sua corretta attuazione; b) predisporre direttive per il coordinamento dell'esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli enti locali in materia di smaltimento dei rifiuti; c) rilasciare le autorizzazioni ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; d) curare l'istruttoria dei progetti relativi agli impianti per lo smaltimento, il trattamento e lo stoccaggio definitivo o alle stazioni di trasferimento dei rifiuti tossici e nocivi nonche' dei progetti di bonifica delle discariche dismesse; e) promuovere la ricerca tecnologica e la sperimentazione dei nuovi tipi di impianti per il recupero dei rifiuti di sostanze utilizzabili. U f f i c i 1) Piano generale dei rifiuti. 2) Autorizzazioni, istruttoria progetti e ricerca tecnologica. 3) Vigilanza e coordinamento degli enti delegati. 71 Settore: Prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale. Provvede a: a) effettuare la ricerca e lo studio dei fenomeni inquinanti e svolgere attivita' di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di risanamento delle aree inquinate; b) curare gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla prevenzione delle situazioni di alterazione dell'equilibrio ambientale, con particolare riguardo alla tutela dall'inquinamento acustico, atmosferico, delle acque, del suolo e del sottosuolo; c) proporre le iniziative necessarie ai fini del risanamento delle componenti naturali e biologiche di ambienti inquinati per il ripristino delle condizioni di vita. U f f i c i 1) Inquinamento delle risorse idriche. 2) Inquinamento del suolo e del sottosuolo. 3) Inquinamento atmosferico e acustico. 72 Settore: Geologico. Provvede a: a) svolgere attivita' di ricerca, di studio, di assistenza e consulenza tecnica alle strutture e agli enti locali competenti in materia di idrogeologia, idrologia e geologia applicata; b) definire i criteri di carattere geologico ai quali devono essere improntati gli interventi sul territorio con particolare riferimento a quelli diretti alla difesa dell'ambiente, allo smaltimento dei rifiuti, alle attivita' estrattive, alla bonifica ed al recupero delle discariche e delle cave abbandonate; c) esprimere il parere sotto il profilo geologico sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi al fine di garantire la compatibilita' delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio; d) definire le aree di salvaguardia delle risorse idriche e di quelle termo-minerali; e) curare l'analisi dei fenomeni geologici e approntare un laboratorio geotecnico di verifica e controllo; f) curare i rapporti con il servizio geologico nazionale. U f f i c i 1) Geologia applicata e idrogeologia. 2) Geologia ambientale. 3) Cartografia e laboratorio di geotecnica. 3. Nella tabella "B" allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al Settore 9 "Programmazione dello sviluppo economico ed osservatorio della spesa" e' soppresso l'ufficio 5) "Parchi"; b) al Settore 33 "Risorse idriche" sono soppresse le competenze di cui alla lettera a) dalla parola "nonche'" alla parola "acque"; e' soppresso, altresi', l'ufficio 2) "Inquinamento"; c) al Settore 42 "Assetto del territorio" sono soppresse le competenze di cui alla lettera b); l'ufficio 2) "Progetti speciali e coordinamento delle procedure per l'impatto ambientale" assume conseguentemente la denominazione "progetti speciali"; d) al Settore 59 "Igiene, ambiente e prevenzione nei luoghi di lavoro" sono soppresse le competenze di cui alla lettera a); sono soppressi, altresi', gli uffici 1) "Tutela delle acque e del suolo" e 2) "Inquinamento atmosferico, da rumore, da vibrazioni, da radiazioni"; e) al Settore 66 "Foreste, caccia e pesca" le competenze di cui alla lettera a) sono cosi' sostituite: "a) curare le attivita' rela- tive alla lavorazione ed alla trasformazione della produzione fore- stale e quelle relative al vivaismo forestale"; e' soppresso, altresi', l'ufficio 1) "Difesa dell'ambiente agricolo". 4) Nella tabella "E" allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, concernente le posizioni di cui all'art. 4 della stessa legge, sono apportate le seguenti modificazioni: a) e' soppressa la posizione 4) "Servizio geologico regionale" istituita presso la Giunta regionale; b) le posizioni indicate al punto 16) "Compiti di studio, ricerca ed elaborazione da specificare con deliberazione del Consiglio regionale" sono ridotte a 18.