Art. 9. Sistema decentrato di osservazione dello stato dell'ambiente 1. La Regione, al fine di garantire un quadro omogeneo ed articolato di informazioni di base ed il coordinamento di studi e ricerche in materia di tutela ambientale, promuovere la stipulazione di convenzioni con le amministrazioni provinciali e la citta' metropolitana di Roma, che disciplinino l'organizzazione di terminali periferici dell'osservatorio regionale sull'ambiente a livello lo- cale, in attuazione di quanto previsto dal precedente art. 2, lettera f). 2. Le convenzioni di cui al primo comma sono stipulate nel rispetto dei principi fissati dall'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e devono definire criteri, metodi e tecniche unitarie per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi alla conoscenza dello stato dell'ambiente, nonche' i rapporti finanziari tra gli enti contraenti ed i reciproci obblighi e garanzie.