Art. 2. Criteri di ripartizione dei contributi L'art. 5 della legge regionale n. 41/87 e' cosi' modificato: "Art. 5. Criteri di ripartizione dei contributi 1. I contributi vengono assegnati annualmente dalla Giunta regionale agli Enti o associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 3, sulla base dei seguenti criteri: a) una quota del 35 per cento in misura uguale per tutti gli Enti ed associazioni iscritti; b) una quota del 35 per cento in proporzione al numero dei soci disabili residenti in Piemonte; c) una quota del 30 per cento sulla base del programma previsionale di attivita' previsto all'art. 4. 2. La quota di cui alla lettera c) e' erogata in unica soluzione previa produzione degli atti attestanti l'effettiva realizzazione del programma. 3. Qualora si rilevino notevoli difficolta' attuative rispetto agli scopi ed alle finalita' prospettate nella istanza di concessione di contributo, la Giunta Regionale puo' autorizzare la variazione del programma di attivita'. 4. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione consiliare in merito all'erogazione dei contributi e sulle attivita' svolte dagli Enti ed associazioni di cui alla presente legge". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 27 dicembre 1991 BRIZIO