Art. 2.
               Criteri di ripartizione dei contributi
 
   L'art. 5 della legge regionale n. 41/87 e' cosi' modificato:
 
                              "Art. 5.
               Criteri di ripartizione dei contributi
 
   1.   I  contributi  vengono  assegnati  annualmente  dalla  Giunta
regionale agli Enti o associazioni iscritte all'Albo di cui  all'art.
3, sulla base dei seguenti criteri:
     a)  una  quota  del  35 per cento in misura uguale per tutti gli
Enti ed associazioni iscritti;
     b) una quota del 35 per cento in proporzione al numero dei  soci
disabili residenti in Piemonte;
     c)  una  quota  del  30  per  cento  sulla  base  del  programma
previsionale di attivita' previsto all'art. 4.
   2. La quota di cui alla lettera c) e' erogata in  unica  soluzione
previa produzione degli atti attestanti l'effettiva realizzazione del
programma.
   3.  Qualora  si  rilevino  notevoli difficolta' attuative rispetto
agli scopi ed alle finalita' prospettate nella istanza di concessione
di contributo, la Giunta Regionale puo' autorizzare la variazione del
programma di attivita'.
   4. La  Giunta  regionale  riferisce  annualmente  alla  competente
Commissione  consiliare  in  merito  all'erogazione  dei contributi e
sulle attivita'  svolte  dagli  Enti  ed  associazioni  di  cui  alla
presente legge".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 27 dicembre 1991
 
                               BRIZIO