IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  il  secondo  comma  dell'art. 2 della legge regionale 18
agosto 1986, n. 49 concernente l'applicazione in  Valle  d'Aosta  del
regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, relativo
al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, e' aggiunto
il seguente terzo comma:
   "3.  Le  eventuali  modifiche  di  adeguamento  da  apportare alle
disposizioni applicative di cui al secondo comma, sono  adottate  con
deliberazione del Consiglio, su proposta della Giunta regionale".