IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 49 concernente l'applicazione in Valle d'Aosta del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, e' aggiunto il seguente terzo comma: "3. Le eventuali modifiche di adeguamento da apportare alle disposizioni applicative di cui al secondo comma, sono adottate con deliberazione del Consiglio, su proposta della Giunta regionale".