Art. 7. 1. Il capo 11 (Interventi in zone sensibili da un punto di vista ambientale) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale n. 49/86, e' cosi' sostituito: "11. Interventi in zone sensibili da un punto di vista ambientale. Al fine di evitare l'abbandono progressivo degli alpeggi che costituirebbe un grave pericolo dal punto di vista del mantenimento dell'equilibrio idro-geologico nelle zone di alta montagna e favorire l'utilizzo estensivo, ma corretto delle superfici destinate a pascolo, e' concesso, ai sensi del regolamento (CEE) n. 797/85 e suc- cessive modificazioni, un premio annuo per ettaro agli agricoltori che si impegnano per almeno 5 anni a condurre i pascoli adottando pratiche agricole compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali. Per usufruire degli interventi di cui al precedente punto, il Servizio di assistenza tecnica-economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, elabora un programma specifico d'interventi in zone sensibili da un punto di vista ambientale, da approvarsi con delibera del Consiglio regionale. Il programma delimita le zone d'intervento, le pratiche di produzione compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio. Il programma disciplina anche l'utilizzo dei pascoli per quanto riguarda il mantenimento o la riduzione dell'intensita' di produzione e la densita' di bestiame piu' idonea, vengono inoltre fissati importo e durata del premio che dipendono dall'impegno assunto dall'agricoltore nel contesto del programma specifico. Le eventuali modifiche al programma vengono approvate con delibera del Consiglio regionale.