Art. 7.
 
   1.  Il  capo 11 (Interventi in zone sensibili da un punto di vista
ambientale) della parte  B  (Disposizioni  specifiche)  dell'allegato
alla legge regionale n. 49/86, e' cosi' sostituito:
   "11. Interventi in zone sensibili da un punto di vista ambientale.
   Al  fine  di  evitare  l'abbandono  progressivo  degli alpeggi che
costituirebbe un grave pericolo dal punto di vista  del  mantenimento
dell'equilibrio idro-geologico nelle zone di alta montagna e favorire
l'utilizzo   estensivo,  ma  corretto  delle  superfici  destinate  a
pascolo, e' concesso, ai sensi del regolamento (CEE) n. 797/85 e suc-
cessive modificazioni, un premio annuo per  ettaro  agli  agricoltori
che  si  impegnano  per  almeno 5 anni a condurre i pascoli adottando
pratiche  agricole  compatibili  con  le  esigenze  della  protezione
dell'ambiente e delle risorse naturali.
   Per  usufruire  degli  interventi  di  cui al precedente punto, il
Servizio di assistenza tecnica-economica, sociale  e  dello  sviluppo
agricolo  dell'Assessorato  dell'agricoltura,  forestazione e risorse
naturali,  elabora  un  programma  specifico  d'interventi  in   zone
sensibili da un punto di vista ambientale, da approvarsi con delibera
del  Consiglio regionale. Il programma delimita le zone d'intervento,
le  pratiche  di  produzione  compatibili  con  le   esigenze   della
protezione  dell'ambiente e delle risorse naturali o del mantenimento
dello spazio naturale e del paesaggio. Il programma disciplina  anche
l'utilizzo  dei  pascoli  per  quanto  riguarda  il mantenimento o la
riduzione dell'intensita' di produzione e  la  densita'  di  bestiame
piu'  idonea, vengono inoltre fissati importo e durata del premio che
dipendono dall'impegno  assunto  dall'agricoltore  nel  contesto  del
programma specifico.
   Le eventuali modifiche al programma vengono approvate con delibera
del Consiglio regionale.