Art. 10.
                   Composizione, elezione e durata
 
   1.  Il  Consiglio regionale, all'inizio della legislatura, elegge,
con voto limitato a due terzi dei membri  da  eleggere,  il  Comitato
regionale  per  i  servizi  radiotelevisivi. Il Comitato regionale e'
formato da nove membri. Questi durano in carica quanto  il  Consiglio
regionale,  sono  rieleggibili  e  devono essere scelti, ai sensi del
primo comma dell'art. 7 della  legge  6  agosto  1990,  n.  223,  fra
esperti di comunicazione radiotelevisiva.
   2.   Il   Comitato  elegge  nel  suo  seno  il  presidente  e  due
vicepresidenti. Il presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei
componenti. Per l'elezione dei due vicepresidenti ciascun membro  del
Comitato  vota  un  solo  nome, risultando eletti i due candidati che
hanno ottenuto piu' voti.
   3. Il Comitato si dota, entro tre mesi dal suo insediamento, di un
regolamento intemo.