Art. 10. Composizione, elezione e durata 1. Il Consiglio regionale, all'inizio della legislatura, elegge, con voto limitato a due terzi dei membri da eleggere, il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il Comitato regionale e' formato da nove membri. Questi durano in carica quanto il Consiglio regionale, sono rieleggibili e devono essere scelti, ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, fra esperti di comunicazione radiotelevisiva. 2. Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti. Il presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti. Per l'elezione dei due vicepresidenti ciascun membro del Comitato vota un solo nome, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto piu' voti. 3. Il Comitato si dota, entro tre mesi dal suo insediamento, di un regolamento intemo.