Art. 14. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale provvede alla elezione del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. 2. Fino all'insediamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi di cui al primo comma, resta in carica, per proroga, il precedente Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.