Art. 14.
                          Norma transitoria
 
   1.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  il
Consiglio regionale provvede alla elezione del Comitato regionale per
i  servizi  radiotelevisivi  entro  90  giorni dall'entrata in vigore
della legge stessa.
   2. Fino all'insediamento del  Comitato  regionale  per  i  servizi
radiotelevisivi  di cui al primo comma, resta in carica, per proroga,
il precedente Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.