Art. 17. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione dalla presente legge, grava sul capitolo 21430 ("Spese per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della Valle d'Aosta") del bilancio di previsione della Regione per l'ano 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci. 2. Alla copertura dell'onere di lire 30 milioni per l'anno 1991 si provvede: a) quanto a lire 20 milioni mediante utilizzo delle disponibilita' gia' iscritte in bilancio sul cap. 21430 ai sensi della legge regionale 29 gennaio 1988, n. 7; b) quanto a lire 10 milioni mediante utilizzo della somma di lire 10 milioni dallo stanziamento iscritto al capitolo 67000 ("Fondo globale per il finanziamento di spese correnti") a valere sull'apposito accantonamento (Area Strutture regionali - Sistema informatico pubblico - C 2.5.) previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991. 3. A decorrere dall'anno 1992 alla determinazione dell'onere di cui alla presente legge si provvedera' con la legge di approvazione dei relativi bilanci ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 recante "Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta". 4. In deroga all'art. 44, quinto comma, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio in- dicate all'art. 18.