Art. 17.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1. L'onere derivante dall'applicazione dalla presente legge, grava
sul   capitolo  21430  ("Spese  per  il  funzionamento  del  Comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi  della  Valle  d'Aosta")  del
bilancio   di   previsione   della  Regione  per  l'ano  1991  e  sui
corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
   2. Alla copertura dell'onere di lire 30 milioni per l'anno 1991 si
provvede:
     a)  quanto  a  lire   20   milioni   mediante   utilizzo   delle
disponibilita'  gia'  iscritte  in  bilancio  sul cap. 21430 ai sensi
della legge regionale 29 gennaio 1988, n. 7;
     b) quanto a lire 10 milioni mediante  utilizzo  della  somma  di
lire 10 milioni dallo stanziamento iscritto al capitolo 67000 ("Fondo
globale   per   il   finanziamento   di  spese  correnti")  a  valere
sull'apposito accantonamento  (Area  Strutture  regionali  -  Sistema
informatico  pubblico  -  C  2.5.)  previsto  all'allegato  n.  8 del
bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991.
   3. A decorrere dall'anno 1992 alla  determinazione  dell'onere  di
cui  alla  presente legge si provvedera' con la legge di approvazione
dei relativi bilanci ai sensi dell'art. 15 della legge  regionale  27
dicembre  1989,  n.  90  recante  "Norme  in materia di bilancio e di
contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".
   4. In deroga all'art. 44, quinto comma, della legge  regionale  27
dicembre  1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio in-
dicate all'art. 18.