Art. 19.
                            U r g e n z a
 
   1.  La  presente  legge  e' dichiarata urgente, ai sensi del terzo
comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrera'  in  vigore  il
giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 27 dicembre 1991
 
                               BONDAZ