Art. 3. Funzioni di organi dello Stato 1. In relazione al quinto comma dell'art. 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Comitato radiotelevisivo esercita le attivita' richieste dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, per lo solgimento delle loro funzioni. 2. In relazione alle attivita' di cui al primo comma, il Comitato mantiene i rapporti con gli organi competenti in materia, con il Consiglio consultivo degli utenti, di cui all'art. 28 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e con la Commissione nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, per quanto previsto dall'art. 11 della stessa legge 6 agosto 1990, n. 223.