Art. 3.
                   Funzioni di organi dello Stato
 
   1.  In  relazione al quinto comma dell'art. 7 della legge 6 agosto
1990, n. 223,  il  Comitato  radiotelevisivo  esercita  le  attivita'
richieste  dal  Ministro  delle poste e delle telecomunicazioni e dal
Garante per la radiodiffusione e l'editoria, per lo solgimento  delle
loro funzioni.
   2.  In relazione alle attivita' di cui al primo comma, il Comitato
mantiene i rapporti con gli organi  competenti  in  materia,  con  il
Consiglio  consultivo  degli utenti, di cui all'art. 28 della legge 6
agosto 1990, n. 223, e con  la  Commissione  nazionale  per  le  pari
opportunita'  tra  uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n.
164, per quanto previsto dall'art. 11 della  stessa  legge  6  agosto
1990, n. 223.