Art. 4. A c c e s s o 1. Quale organo di prima istanza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e secondo le norme di questa, il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi regola l'accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive regionali in relazione alla programmazione definita con la concessionaria pubblica. 2. Il regolamento per l'accesso, definito dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, tenendo conto delle indicazioni e dei princi'pi dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", viene approvato dalla Sottocommissione parlamentare per l'accesso. 3. Il Comitato puo' disporre forme di assistenza ai soggetti che fmiscono dell'accesso richiedendo, tra l'altro, la collaborazione tecnica necessaria della concessionaria pubblica.