Art. 4.
                            A c c e s s o
 
   1.  Quale  organo  di prima istanza della Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e
secondo le norme di questa,  il  Comitato  regionale  per  i  servizi
radiotelevisivi  regola  l'accesso  alle  trasmissioni radiofoniche e
televisive regionali in relazione alla programmazione definita con la
concessionaria pubblica.
   2. Il regolamento per l'accesso, definito dal  Comitato  regionale
per  i servizi radiotelevisivi, tenendo conto delle indicazioni e dei
princi'pi dell'art. 6 della legge 14  aprile  1975,  n.  103,  "Nuove
norme  in  materia  di  diffusione  radiofonica  e televisiva", viene
approvato dalla Sottocommissione parlamentare per l'accesso.
   3. Il Comitato puo' disporre forme di assistenza ai  soggetti  che
fmiscono  dell'accesso  richiedendo,  tra  l'altro, la collaborazione
tecnica necessaria della concessionaria pubblica.