Art. 5.
                           Partecipazione
 
   I.  Il  Comitato  radiotelevisivo,  per  gli  atti  e   i   pareri
fondamentali che la presente legge gli demanda, attua idonee forme di
partecipazione  con  la sede regionale della concessionaria pubblica,
con  le  emittenti  private  operanti  nella  Regione   e   le   loro
associazioni, con i sindacati e le associazioni dei giornalisti e dei
programmisti, con le associazioni degli utenti e con tutti i soggetti
interessati alla comunicazione radiotelevisiva.