Art. 5. Partecipazione I. Il Comitato radiotelevisivo, per gli atti e i pareri fondamentali che la presente legge gli demanda, attua idonee forme di partecipazione con la sede regionale della concessionaria pubblica, con le emittenti private operanti nella Regione e le loro associazioni, con i sindacati e le associazioni dei giornalisti e dei programmisti, con le associazioni degli utenti e con tutti i soggetti interessati alla comunicazione radiotelevisiva.