Art. 6. Rilevazioni e accertamenti 1. Il Comitato radiotelevisivo, oltre alle funzioni di indicazione e di proposta nei confronti della programmazione radiotelevisiva pubblica, analizza il contenuto delle trasmissioni, dei programmi e dei messaggi radiofonici e televisivi pubblici e privati nell'ambito regionale, rileva, anche avvalendosi di mezzi e istituti specializzati, i dati di ascolto e di gradimento, ne accerta la rispondenza ai princi'pi contenuti nel secondo comma dell'art. 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede a contribuire alla corretta applicazione delle disposizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223 e delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).