Art. 6.
                     Rilevazioni e accertamenti
 
   1. Il Comitato radiotelevisivo, oltre alle funzioni di indicazione
e  di  proposta  nei  confronti  della programmazione radiotelevisiva
pubblica, analizza il contenuto delle trasmissioni, dei  programmi  e
dei  messaggi radiofonici e televisivi pubblici e privati nell'ambito
regionale,  rileva,   anche   avvalendosi   di   mezzi   e   istituti
specializzati,  i  dati  di  ascolto  e  di gradimento, ne accerta la
rispondenza ai princi'pi contenuti  nel  secondo  comma  dell'art.  1
della  legge  6  agosto  1990,  n.  223,  provvede a contribuire alla
corretta applicazione delle disposizioni della legge 6  agosto  1990,
n.  223 e delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee del 3
ottobre 1989 (89/552/CEE).