Art. 10. 1. Per la gestione dell'impianto di depurazione di Arnad, di cui al primo comma dell'art. 7, e' autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 600 milioni che grava sull'istituendo capitolo 59425 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso. 2. Alla copertura degli oneri di cui al primo comma si provvede mediante riduzione di L. 600.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 67000 "fondo globale per il finanziamento di spese correnti" a valere sull'accantonamento di cui all'allegato 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 concernente: Interventi di protezione dell'ambiente: a) Depurazione - realizzazione delle opere integrative per il centro di trattamento delle acque reflue sito in comune di Amad - (aree di intervento settoriale - settore sanita' E.2.3). 3. A decorrere dal 1992 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta". 4. In deroga all'art. 44, quinto comma, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio in- dicate all'art. 11.