Art. 10.
 
   1.  Per  la gestione dell'impianto di depurazione di Arnad, di cui
al primo comma dell'art. 7, e' autorizzata, per l'anno 1991, la spesa
di lire 600 milioni che  grava  sull'istituendo  capitolo  59425  del
bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso.
   2.  Alla  copertura  degli oneri di cui al primo comma si provvede
mediante riduzione di L. 600.000.000 dallo stanziamento  iscritto  al
capitolo 67000 "fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
a  valere  sull'accantonamento  di cui all'allegato 8 del bilancio di
previsione della Regione per l'anno 1991 concernente:  Interventi  di
protezione  dell'ambiente: a) Depurazione - realizzazione delle opere
integrative per il centro di trattamento delle acque reflue  sito  in
comune  di  Amad  -  (aree di intervento settoriale - settore sanita'
E.2.3).
   3. A decorrere dal 1992 gli oneri  necessari  saranno  determinati
con  la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale
27  dicembre  1989,  n.  90  "Norme  in  materia  di  bilancio  e  di
contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta".
   4.  In  deroga all'art. 44, quinto comma, della legge regionale 27
dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio  in-
dicate all'art. 11.