Art. 2. 1. I liquami e fanghi conferibili agli impianti di depurazione di Brissogne ed Amad sono quelli sottoindicati e devono comunque avere un contenuto in solidi sospesi non superiore a 9% in peso, quale parametro determinato secondo le metodiche ufficiali dell'Istituto di ricerca sulle acque (I.R.S.A.) del Consiglio nazionale delle ricerche: a) liquami e fanghi originati dalle operazioni di svuotamento di fosse biologiche e fosse Imhoff a servizio di: 1) pubbliche fognature; 2) singole abitazioni o complessi residenziali privati; 3) scarichi idrici esclusivamente civili, anche se all'interno di insediamenti produttivi. b) liquami e fanghi originati dalle operazioni di svuotamento di impianti di depurazione civile; c) liquami e fanghi originati da insediamenti produttivi di natura esclusivamente organica provenienti da lavorazioni di industrie alimentari e da lavorazioni i cui reflui risultino compatibili con i trattamenti biologici attuati presso gli impianti di depurazione di Brissogne ed Arnad. 2. Non possono comunque essere conferiti agli impianti di depurazione di Brissogne ed Amad liquami e fanghi provenienti da impianti di depurazione a servizio di strutture ospedaliere.