Art. 2.
 
   1. I liquami e fanghi conferibili agli impianti di depurazione  di
Brissogne  ed  Amad sono quelli sottoindicati e devono comunque avere
un contenuto in solidi sospesi non superiore  a  9%  in  peso,  quale
parametro determinato secondo le metodiche ufficiali dell'Istituto di
ricerca   sulle   acque  (I.R.S.A.)  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche:
     a) liquami e fanghi originati dalle operazioni di svuotamento di
fosse biologiche e fosse Imhoff a servizio di:
     1) pubbliche fognature;
     2) singole abitazioni o complessi residenziali privati;
     3) scarichi idrici esclusivamente civili, anche  se  all'interno
di insediamenti produttivi.
     b) liquami e fanghi originati dalle operazioni di svuotamento di
impianti di depurazione civile;
     c)  liquami  e  fanghi  originati  da insediamenti produttivi di
natura  esclusivamente  organica  provenienti   da   lavorazioni   di
industrie   alimentari  e  da  lavorazioni  i  cui  reflui  risultino
compatibili con i trattamenti biologici attuati presso  gli  impianti
di depurazione di Brissogne ed Arnad.
   2.   Non  possono  comunque  essere  conferiti  agli  impianti  di
depurazione di Brissogne ed Amad  liquami  e  fanghi  provenienti  da
impianti di depurazione a servizio di strutture ospedaliere.