Art. 3. 1. I liquami e fanghi conferiti negli impianti di depurazione di Brissogne ed Amad devono osservare per i parametri indicati nell'allegato A alla presente legge i valori massimi guida previsti, fermo restando che per i restanti parametri si prendono a riferimenti i limiti di cui nella tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).