Art. 3.
 
   1.  I  liquami e fanghi conferiti negli impianti di depurazione di
Brissogne  ed  Amad  devono  osservare  per  i   parametri   indicati
nell'allegato  A alla presente legge i valori massimi guida previsti,
fermo restando che per i restanti parametri si prendono a riferimenti
i limiti di cui nella tabella C allegata alla legge 10  maggio  1976,
n.  319  e  successive modificazioni (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento).