Art. 4. 1. La raccolta e il trasporto dei liquami e fanghi di cui alla presente legge e' disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) e dalle conseguenti disposizioni regionali di applicazione. 2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanita' ed assistenza sociale, sentito il gruppo tecnico di cui all'art. 1, e' autorizzata a stabilire con propria deliberazione modalita' e requisiti per le effettuazioni delle operazioni di raccolta e trasporto dei liquami e fanghi di cui al primo comma.