Art. 4.
 
   1. La raccolta e il trasporto dei liquami e  fanghi  di  cui  alla
presente  legge  e'  disciplinata ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  10  settembre  1982,  n.  915  (Attuazione   delle
direttive  CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo
smaltimento dei  policlorodifenili  e  dei  policlorotrifenili  e  n.
78/319  relativa  ai  rifiuti  tossici  e nocivi) e dalle conseguenti
disposizioni regionali di applicazione.
   2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale  alla
sanita'  ed  assistenza  sociale,  sentito  il  gruppo tecnico di cui
all'art. 1, e' autorizzata  a  stabilire  con  propria  deliberazione
modalita'  e  requisiti  per  le  effettuazioni  delle  operazioni di
raccolta e trasporto dei liquami e fanghi di cui al primo comma.