Art. 6. 1. Le spese per le operazioni di trattamento dei liquami e fanghi di cui alla presente legge sono a carico dei relativi conferitori e/o produttori. 2. La tariffa per la depurazione dei liquami e dei fanghi di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 2 e' unica per entrambi gli impianti di depurazione e viene determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanita' ed assistenza sociale. 3. Le tariffe per la depurazione dei liquami e fanghi di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 2 sono determinate nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 5.