Art. 6.
 
   1.  Le spese per le operazioni di trattamento dei liquami e fanghi
di cui alla presente legge sono a carico dei relativi conferitori e/o
produttori.
   2. La tariffa per la depurazione dei liquami e dei fanghi  di  cui
alle  lettere  a)  e  b)  del  primo  comma  dell'art. 2 e' unica per
entrambi  gli  impianti  di  depurazione  e  viene  determinata   con
deliberazione  della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
sanita' ed assistenza sociale.
   3. Le tariffe per la depurazione dei liquami e fanghi di cui  alla
lettera  c)  del  primo  comma  dell'art.  2  sono  determinate nella
convenzione stipulata ai sensi dell'art. 5.