Art. 7.
 
   1. Il funzionamento e la gestione dell'impianto di depurazione  di
Amad   sono  disciplinati  da  apposite  disposizioni  stabilite  con
deliberazione della  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'Assessore
regionale  alla  sanita'  ed  assistenza  sociale,  previo parere del
gruppo tecnico indicato all'art. 1.
   2. Con la deliberazione della Giunta regionale  di  cui  al  primo
comma  si determinano in particolare: i requisiti di specializzazione
richiesti per l'affidamento dell'impianto; lo schema  di  convenzione
da  stipulare  con le imprese incaricate della gestione; lo schema di
comodato per l'utilizzo dell'impianto.
   3. Al funzionamento ed alla gestione dell'impianto di  depurazione
di  Brissogne  provvede  l'ente  gestore competente, secondo apposito
regolamento approvato in conformita'  agli  indirizzi  stabiliti  con
deliberazione  della  Giunta  regionale  su  proposta  dell'Assessore
regionale alla sanita'  ed  assistenza  sociale,  previo  parere  del
gruppo tecnico indicato all'art. 1.