Art. 7. 1. Il funzionamento e la gestione dell'impianto di depurazione di Amad sono disciplinati da apposite disposizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanita' ed assistenza sociale, previo parere del gruppo tecnico indicato all'art. 1. 2. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al primo comma si determinano in particolare: i requisiti di specializzazione richiesti per l'affidamento dell'impianto; lo schema di convenzione da stipulare con le imprese incaricate della gestione; lo schema di comodato per l'utilizzo dell'impianto. 3. Al funzionamento ed alla gestione dell'impianto di depurazione di Brissogne provvede l'ente gestore competente, secondo apposito regolamento approvato in conformita' agli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla sanita' ed assistenza sociale, previo parere del gruppo tecnico indicato all'art. 1.