Art. 9. 1. I titolari degli scarichi di insediamenti produttivi recapitati nelle pubbliche fognature dotate di impianto di depurazione sono tenuti a rispettare le norme, le prescrizioni regolamentari ed i limiti di accettabilita' stabiliti dagli enti gestori degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature stesse. 2. Ove la potenzialita' e le caratteristiche tecniche e di funzionamento dell'impianto di depurazione lo consentano, gli enti gestori possono autorizzare recapiti nelle pubbliche fognature in deroga ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni, a condizione che lo scarico terminale non determini inquinamento anche temporaneo, ai sensi delle norme regionali vigenti o, comunque, pregiudizio alla salute pubblica. 3. Le autorizzazioni sono rilasciate in conformita' al parere espresso dal Laboratorio di sanita' pubblica dell'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta in merito al rispetto delle condizioni di cui al secondo comma e formano allegato inte- grante del regolamento di gestione dell'impianto.