Art. 9.
 
   1. I titolari degli scarichi di insediamenti produttivi recapitati
nelle pubbliche fognature dotate  di  impianto  di  depurazione  sono
tenuti  a  rispettare  le  norme,  le prescrizioni regolamentari ed i
limiti di accettabilita' stabiliti dagli enti gestori degli  impianti
di depurazione delle pubbliche fognature stesse.
   2.  Ove  la  potenzialita'  e  le  caratteristiche  tecniche  e di
funzionamento dell'impianto di depurazione lo  consentano,  gli  enti
gestori  possono  autorizzare  recapiti  nelle pubbliche fognature in
deroga ai limiti di accettabilita' di cui  alla  tabella  C  allegata
alla  legge  10  maggio  1976,  n.  319  e  successive integrazioni e
modificazioni, a condizione che lo scarico  terminale  non  determini
inquinamento anche temporaneo, ai sensi delle norme regionali vigenti
o, comunque, pregiudizio alla salute pubblica.
   3.  Le  autorizzazioni  sono  rilasciate  in conformita' al parere
espresso dal Laboratorio di sanita'  pubblica  dell'Unita'  sanitaria
locale  della Valle d'Aosta in merito al rispetto delle condizioni di
cui al secondo comma e formano allegato inte- grante del  regolamento
di gestione dell'impianto.