Art. 2.
 
   1. Alla  copertura  dell'onere  di  cui  all'art.  1  si  provvede
mediante  utilizzo  dell'importo di L. 500.000.000 dello stanziamento
iscritto al capitolo 67030  del  bilancio  preventivo  regionale  per
l'anno   1991   a   valere  sull'apposito  accantonamento  (Spese  di
intervento settoriale - Settore sanita' - E.2.1. lettera b)  previsto
nell'allegato 8 del bilancio stesso.
   2.  In  deroga all'art. 44, quinto comma, della legge regionale 27
dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio  in-
dicate all'art. 3.