Art. 2. 1. Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 si provvede mediante utilizzo dell'importo di L. 500.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 67030 del bilancio preventivo regionale per l'anno 1991 a valere sull'apposito accantonamento (Spese di intervento settoriale - Settore sanita' - E.2.1. lettera b) previsto nell'allegato 8 del bilancio stesso. 2. In deroga all'art. 44, quinto comma, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio in- dicate all'art. 3.