Art. 2. 1. I commi 2 e 3 dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 1989, n. 7, sono sostituiti dai seguenti: "2. Le qualifiche funzionali del personale regionale sono equiparate ai gruppi di qualifiche del personale statale previste dal decreto del Ministro del tesoro adottato a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il seguente schema: gruppi di qualifiche statali corrispondenti qualifiche funzionali della Regione - - gruppo 4 1a e 2a qualifica dirigenziale, 8a qualifica funzionale dal 5 al 9 gruppo dalla 7a alla 3a qualifica funzionale dal 10 all'11 gruppo 2a qualifica funzionale 3. Allo stesso personale e' corrisposto il trattamento economico stabilito con il decreto ministeriale di cui al comma 2.".