Art. 2.
 
   1. I commi 2 e 3 dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo  1989,
n. 7, sono sostituiti dai seguenti:
   "2.   Le   qualifiche  funzionali  del  personale  regionale  sono
equiparate ai gruppi di qualifiche del personale statale previste dal
decreto del Ministro del tesoro adottato  a  norma  dell'art.  1  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  marzo  1971, n. 286,
secondo il seguente schema:
 
gruppi di qualifiche statali    corrispondenti qualifiche funzionali
                                            della Regione
            -                                      -
gruppo 4›                      1a e 2a qualifica dirigenziale,
                               8a qualifica funzionale
 
dal 5› al 9› gruppo            dalla 7a alla 3a qualifica funzionale
 
dal 10› all'11› gruppo         2a qualifica funzionale
   3. Allo stesso personale e' corrisposto il  trattamento  economico
stabilito con il decreto ministeriale di cui al comma 2.".