Art. 3. 1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 20 marzo 1989, n. 7, la parola "dodici" e' sostituita con la parola "dieci". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, 21 febbraio 1992 BOSELLI