Art. 3.
 
   1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 20 marzo 1989, n.
7, la parola "dodici" e' sostituita con la parola "dieci".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 21 febbraio 1992
 
                               BOSELLI