la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Autorizzazione alle unita' sanitarie locali
 
   1.  Le  unita'  sanitarie locali della regione Emilia-Romagna sono
autorizzate a  cedere  i  beni  cancellati  dall'inventario  in  base
all'art.  7  dell'allegato A della delibera della giunta regionale n.
3310 del 28 giugno 1988 per iniziative  internazionali  di  carattere
umanitario e di cooperazione allo sviluppo.