la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione alle unita' sanitarie locali 1. Le unita' sanitarie locali della regione Emilia-Romagna sono autorizzate a cedere i beni cancellati dall'inventario in base all'art. 7 dell'allegato A della delibera della giunta regionale n. 3310 del 28 giugno 1988 per iniziative internazionali di carattere umanitario e di cooperazione allo sviluppo.