Art. 2.
                  Soggetti abilitati alla richiesta
 
   1.  Possono  presentare richiesta alle unita' sanitarie locali per
l'utilizzo del materiale indicato all'art. 1:
    le organizzazioni regionali e locali di CARITAS, CRI, UNICEF;
    le organizzazioni non governative idonee ai sensi degli  articoli
28  e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operanti nel territorio
regionale.
   2. La cessione del materiale  dovra'  avvenire  sulla  base  della
presentazione,   da   parte   dell'organismo   richiedente,   di  una
dichiarazione circa l'utilizzazione e la destinazione  dello  stesso.
L'organismo richiedente dovra' inoltre segnalare all'unita' sanitaria
locale l'avvenuta consegna del materiale stesso all'ente ricevente.