Art. 2. Soggetti abilitati alla richiesta 1. Possono presentare richiesta alle unita' sanitarie locali per l'utilizzo del materiale indicato all'art. 1: le organizzazioni regionali e locali di CARITAS, CRI, UNICEF; le organizzazioni non governative idonee ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operanti nel territorio regionale. 2. La cessione del materiale dovra' avvenire sulla base della presentazione, da parte dell'organismo richiedente, di una dichiarazione circa l'utilizzazione e la destinazione dello stesso. L'organismo richiedente dovra' inoltre segnalare all'unita' sanitaria locale l'avvenuta consegna del materiale stesso all'ente ricevente.