Art. 3.
             Assegnazione dei beni e delle attrezzature
 
   1.  All'assegnazione  dei  beni e delle attrezzature e' dato corso
con le modalita' previste dalle  norme  di  contabilita'  dell'unita'
sanitarie locali.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 25 febbraio 1992
 
                               BOSELLI