Art. 3. Assegnazione dei beni e delle attrezzature 1. All'assegnazione dei beni e delle attrezzature e' dato corso con le modalita' previste dalle norme di contabilita' dell'unita' sanitarie locali. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, 25 febbraio 1992 BOSELLI