Art. 2.
 
   1.  Ai  dipendenti  che,  alla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge, esercitano le funzioni di capo della segreteria di un
gruppo consiliare con meno di nove consiglieri, e  che  continuano  a
svolgere  tali  mansioni,  si  applicano,  fino  al  termine della VI
legislatura, le disposizioni previste  dall'art.  4,  secondo  comma,
della legge regionale n. 52/1980, cosi' come sostituito dall'art. 1.