Art. 2. 1. Ai dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le funzioni di capo della segreteria di un gruppo consiliare con meno di nove consiglieri, e che continuano a svolgere tali mansioni, si applicano, fino al termine della VI legislatura, le disposizioni previste dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale n. 52/1980, cosi' come sostituito dall'art. 1.