Art. 3.
 
   1.  L'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54, come da
ultimo modificato dall'articolo 12 della legge regionale  28  ottobre
1980, n. 52, e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 3.
 
   Ai gruppi consiliari costituiti da consiglieri appartenenti ad una
sola  forza politica o a forze politiche diverse vengono corrisposti,
per l'esercizio delle loro funzioni, contributi a carico del bilancio
del consiglio che sono determinati nei seguenti importi mensili:
     a) lire 4.200.000 per ciascun gruppo;
     b) lire 600.000 per ciascun  consigliere  iscritto,  per  gruppi
aventi   fino   a   cinque  consiglieri;  lire  500.000  per  ciascun
consigliere iscritto, per gruppi aventi da sei a  dieci  consiglieri;
lire  400.000  per  ciascun  consigliere  iscritto, per gruppi aventi
oltre dieci consiglieri.
   Al  gruppo  misto  composto  da  meno di tre consiglieri l'importo
mensile di cui alla lettera a) del primo comma viene  commisurato  in
ragione di 1/3 per ciascun consigliere iscritto.".