Art. 3. 1. L'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54, come da ultimo modificato dall'articolo 12 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. Ai gruppi consiliari costituiti da consiglieri appartenenti ad una sola forza politica o a forze politiche diverse vengono corrisposti, per l'esercizio delle loro funzioni, contributi a carico del bilancio del consiglio che sono determinati nei seguenti importi mensili: a) lire 4.200.000 per ciascun gruppo; b) lire 600.000 per ciascun consigliere iscritto, per gruppi aventi fino a cinque consiglieri; lire 500.000 per ciascun consigliere iscritto, per gruppi aventi da sei a dieci consiglieri; lire 400.000 per ciascun consigliere iscritto, per gruppi aventi oltre dieci consiglieri. Al gruppo misto composto da meno di tre consiglieri l'importo mensile di cui alla lettera a) del primo comma viene commisurato in ragione di 1/3 per ciascun consigliere iscritto.".