la seguente legge: Art. 1. Programma degli interventi 1. All'interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e' annualmente destinata prioritariamente rispetto agli altri interventi indicati al secondo comma dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 come integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, una quota non superiore al 30% dei proventi derivanti dagli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria, alla categoria di opere concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi. 2. La quota effettiva da determinarsi all'interno del limite massimo del 30% viene annualmente stabilita da ogni comune in base alle necessita' oggettive di esecuzione delle opere; essa e' ripartita tra le confessioni religiose presenti in loco, proporzionalmente al numero delle adesioni ed erogata in conformita' ai programmi di riparto approvati. 3. Nella categoria di opere di cui al comma 1 sono compresi gli edifici per il culto e quelli per lo svolgimento di attivita' senza scopo di lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione. 4. Gli interventi realizzabili con la quota di cui al comma 2 consistono, prioritariamente, in opere di straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento e successivamente in opere di nuova realizzazione.