la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Programma degli interventi
 
   1.  All'interno  del fondo speciale per le opere di urbanizzazione
di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e'  annualmente
destinata prioritariamente rispetto agli altri interventi indicati al
secondo  comma dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 come
integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, una quota
non superiore al 30% dei proventi derivanti dagli oneri per le  opere
di  urbanizzazione secondaria, alla categoria di opere concernenti le
chiese e gli altri edifici religiosi.
   2. La quota  effettiva  da  determinarsi  all'interno  del  limite
massimo  del  30%  viene annualmente stabilita da ogni comune in base
alle  necessita'  oggettive  di  esecuzione  delle  opere;  essa   e'
ripartita   tra   le   confessioni   religiose   presenti   in  loco,
proporzionalmente al numero delle adesioni ed erogata in  conformita'
ai programmi di riparto approvati.
   3.  Nella  categoria  di opere di cui al comma 1 sono compresi gli
edifici per il culto e quelli per lo svolgimento di  attivita'  senza
scopo  di  lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto delle
confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della
Costituzione.
   4. Gli interventi realizzabili con la quota  di  cui  al  comma  2
consistono, prioritariamente, in opere di straordinaria manutenzione,
di   restauro  e  risanamento  conservativo,  di  ristrutturazione  e
ampliamento e successivamente in opere di nuova realizzazione.