Art. 2.
            Disciplina delle opere per servizi religiosi
 
   1. Per concorrere alla ripartizione della quota, come  determinata
ai  sensi  del  comma 2 dell'art. 1, le autorita' competenti, secondo
l'ordinamento di ciascuna confessione religiosa,  presentano  domanda
al  sindaco del comune entro il 31 ottobre di ogni anno, corredandola
con la documentazione del fabbisogno  e  con  i  progetti,  anche  di
massima,  delle opere con i relativi preventivi comprensivi dei costi
di acquisizione delle aree e della progettazione, nonche'  formulando
eventuali  proposte  in  ordine  alle priorita', all'ammontare e alle
forme dei concorso richiesto.
   2. Il consiglio comunale, in sede di  approvazione  del  bilancio,
adotta,  tenendo  conto delle priorita' indicate e nell'ambito di una
valutazione  complessiva  sulle  destinazioni  di  spesa  dell'intero
ammontare  degli  oneri,  un  programma ove sono determinate le opere
beneficiarie, nonche' l'ammontare e la forma del concorso comunale.
   Tale programma puo' contenere, altresi',  previsioni  pluriennali.
Ove si tratti di comuni obbligati a dotarsi del programma pluriennale
di attuazione, dette previsioni sono nello stesso inserite.
   3.  L'erogazione  dell'80%  del  contributo  annuale avviene entro
trenta giorni dall'adozione del programma di cui al precedente comma,
nel caso di opere gia' iniziate  ovvero  entro  trenta  giorni  dalla
dichiarazione  di  inizio  dei  lavori;  il saldo e' liquidato previa
presentazione del rendiconto delle spese relative  all'opera  o  alla
parte dell'opera finanziata.