Art. 2. Disciplina delle opere per servizi religiosi 1. Per concorrere alla ripartizione della quota, come determinata ai sensi del comma 2 dell'art. 1, le autorita' competenti, secondo l'ordinamento di ciascuna confessione religiosa, presentano domanda al sindaco del comune entro il 31 ottobre di ogni anno, corredandola con la documentazione del fabbisogno e con i progetti, anche di massima, delle opere con i relativi preventivi comprensivi dei costi di acquisizione delle aree e della progettazione, nonche' formulando eventuali proposte in ordine alle priorita', all'ammontare e alle forme dei concorso richiesto. 2. Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio, adotta, tenendo conto delle priorita' indicate e nell'ambito di una valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa dell'intero ammontare degli oneri, un programma ove sono determinate le opere beneficiarie, nonche' l'ammontare e la forma del concorso comunale. Tale programma puo' contenere, altresi', previsioni pluriennali. Ove si tratti di comuni obbligati a dotarsi del programma pluriennale di attuazione, dette previsioni sono nello stesso inserite. 3. L'erogazione dell'80% del contributo annuale avviene entro trenta giorni dall'adozione del programma di cui al precedente comma, nel caso di opere gia' iniziate ovvero entro trenta giorni dalla dichiarazione di inizio dei lavori; il saldo e' liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese relative all'opera o alla parte dell'opera finanziata.