Art. 3. Interventi regionali 1. La Regione, sulla base dei progetti presentati al comune dalle confessioni religiose interessate e delle determinazioni comunali assunte a norma degli articoli 1 e 2, concede contributi per le opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo o prioritariamente a integrazione dell'intervento disposto dal comune. 2. I contributi di cui al comma 1 sono prioritariamente destinati a finanziare, fino ad un massimo del 50% della spesa prevista nel progetto originario, gli interventi relativi ad edifici di interesse storico, artistico o monumentale vincolati o vincolabili ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonche' di edicole che siano testimonianza delle tradizioni popolari e religiose delle Marche. 3. Le somme eventualmente non distribuite ai sensi del comma 2 sono destinate a finanziare, fino ad un massimo del 30% della spesa prevista nel progetto originario, interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo in edifici diversi da quelli previsti dal comma precedente. 4. Il sindaco, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'approvazione del bilancio, e' tenuto a trasmettere alla giunta regionale copia delle richieste e dei progetti presentati dalle confessioni religiose, nonche' del programma di cui al comma 2 dell'art. 2, corredati da attestazione del sindaco stesso, previo parere dei competenti uffici tecnici comunali, sulla validita' dei progetti e sulla congruita' della spesa prevista. 5. In mancanza, le confessioni religiose interessate potranno trasmettere direttamente alla giunta regionale le proprie richieste. 6. I provvedimenti sono assunti dalla giunta regionale entro il 31 luglio di ogni anno. 7. Per l'erogazione dei contributi regionali si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17.