Art. 3.
                        Interventi regionali
 
   1.  La Regione, sulla base dei progetti presentati al comune dalle
confessioni religiose interessate  e  delle  determinazioni  comunali
assunte a norma degli articoli 1 e 2, concede contributi per le opere
di   straordinaria   manutenzione,   di  restauro  e  di  risanamento
conservativo  o  prioritariamente  a   integrazione   dell'intervento
disposto dal comune.
   2.  I contributi di cui al comma 1 sono prioritariamente destinati
a finanziare, fino ad un massimo del 50%  della  spesa  prevista  nel
progetto  originario, gli interventi relativi ad edifici di interesse
storico, artistico o monumentale vincolati  o  vincolabili  ai  sensi
della  legge  1›  giugno  1939, n. 1089, nonche' di edicole che siano
testimonianza delle tradizioni popolari e religiose delle Marche.
   3. Le somme eventualmente non distribuite ai  sensi  del  comma  2
sono  destinate  a finanziare, fino ad un massimo del 30% della spesa
prevista  nel  progetto  originario,  interventi   di   manutenzione,
restauro  e  risanamento  conservativo  in  edifici diversi da quelli
previsti dal comma precedente.
   4. Il sindaco,  entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni
dall'approvazione  del  bilancio, e' tenuto a trasmettere alla giunta
regionale copia delle  richieste  e  dei  progetti  presentati  dalle
confessioni  religiose,  nonche'  del  programma  di  cui  al comma 2
dell'art. 2, corredati da attestazione  del  sindaco  stesso,  previo
parere  dei  competenti  uffici tecnici comunali, sulla validita' dei
progetti e sulla congruita' della spesa prevista.
   5. In mancanza,  le  confessioni  religiose  interessate  potranno
trasmettere direttamente alla giunta regionale le proprie richieste.
   6. I provvedimenti sono assunti dalla giunta regionale entro il 31
luglio di ogni anno.
   7.  Per  l'erogazione  dei  contributi  regionali  si applicano le
disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge  regionale
18 aprile 1979, n. 17.