Art. 4. Utilizzazione dei contributi 1. Qualora i lavori non siano stati iniziati, salvo cause di forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'assegnazione dei contributi, l'assegnazione si intende decaduta. 2. L'importo dei contributi relativi alle assegnazioni disposte dai comuni e decadute per effetto del comma 1 riaffluisce nel fondo di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.