Art. 4.
                    Utilizzazione dei contributi
 
   1. Qualora i lavori non siano stati iniziati, salvo cause di forza
maggiore,   entro   dodici  mesi  dalla  data  dell'assegnazione  dei
contributi, l'assegnazione si intende decaduta.
   2. L'importo dei contributi relativi  alle  assegnazioni  disposte
dai  comuni  e decadute per effetto del comma 1 riaffluisce nel fondo
di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.